Torrechiara salva. Il Tar rigetta il ricorso di Galloni per il prosciuttificio
Riconosciute le ragioni della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
Stupore per la “singolare gestione” del Comune di Langhirano
Il Tar di Parma, con sentenza n. 488 del 5 novembre scorso, ha rigettato il ricorso della ditta Fratelli Galloni spa avverso il diniego della Conferenza dei servizi a costruire un prosciuttificio a Torrechiara.
Nella sentenza i giudici del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna (Italo Caso, presidente, Caterina Luperto, referendario estensore, Paola Pozzani, referendario) riconoscono, nel merito e in diritto, la tutela del vincolo paesaggistico che vige dal 1976 sulla piana della val Parma nel lungo tratto sottostante al castello di Torrechiara e, dunque, l’inedificabilità per stabilimenti industriali. Il progetto di «nuova costruzione di stabilimento produttivo per lavorazione e stagionatura prosciutti denominato “Parco Galloni”» aveva ricevuto l’alt da parte della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza che, emettendo parere negativo, aveva di fatto “chiuso” la Conferenza dei Servizi costringendo il Comune di Langhirano a negare il permesso di costruire alla Fratelli Galloni, nell’ottobre 2022.
Davide batte Golia
La vicenda esplose nell’afosa serata dell’ 11 agosto 2022 quando, a dispetto del periodo estivo, in una affollatissima sala a Pilastro, i consiglieri comunali di opposizione, Federica Di Martino e Paolo Piovani, esposero il progetto di un nuovo prosciuttificio dell’azienda F.lli Galloni, che sarebbe dovuto sorgere in un appezzamento agricolo ad Arola, nelle vicinanze della rotatoria sulla strada Massese, con vista sul castello di Torrechiara. Il progetto era già in fase avanzata, con tanto di delibera e conferenza dei servizi sincrona volute dal sindaco di Langhirano, Giordano Bricoli, per arrivare sbrigativamente all’approvazione.
Lo stratagemma, per passare di colpo da area agricola ad industriale, era di ricorrere all’art. 53 della legge regionale urbanistica 24/17 che, per ampliamenti vicini all’attività produttiva già in essere, consente di bypassare le norme. Tuttavia saltò subito all’occhio che la vicinanza allo stabilimento principale della F.lli Galloni era in realtà una distanza di almeno 5 km. E poi, altro elemento, si andava a costruire in una zona con vincolo paesaggistico. Il nuovo prosciuttificio avrebbe deturpato il paesaggio e la vista da e verso il castello di Torrechiara, costruito nel ‘400 da Pier Maria Rossi per l’amata Bianca, così da goderne il panorama sulla val Parma, tra campi, torrente e colline ondulate. Uno dei valori che, tuttora, attrae i visitatori turistici.
Subito scattò una ferma opposizione popolare, con il coinvolgimento di associazioni locali (Comitato civico Pilastro Arola Calicella), esponenti politici (Verdi, Movimento 5 Stelle, Possibile), associazioni ambientaliste e di interesse generale (Legambiente, WWF, Italia Nostra, Ada, Parma Città Pubblica e altre). La Soprintendenza che già nell’immediatezza aveva espresso perplessità e chiesto modifiche progettuali, nel settembre emise parere negativo.
E qui va dato merito alle persone che operano professionalmente negli enti, resistendo anche a pressioni indebite, quando in gioco vi sono affari da milioni di euro. La funzionaria della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Parma e Piacenza che seguì il procedimento, per competenza territoriale, era l’architetta Marina Ferrari mentre la Soprintendente era l’architetta Maria Luisa Laddago.
Chiusa negativamente la prima conferenza dei servizi, l’impresa presieduta da Carlo Galloni presentò un secondo progetto, ridotto nelle dimensioni. Il movimento di opposizione diede vita ad una grande manifestazione a Torrechiara nel gennaio 2023 (da cui la foto di apertura) che provocò la reazione stizzita dell’Unione Parmense Industriali.
Anche la seconda conferenza dei servizi si chiuse con parere negativo.
Tutta la vicenda nei dettagli la trovate raccontata qui.
Il ricorso al Tar
Il ricorso al Tar della Fratelli Galloni, assistita dall’avvocato Giorgio Pagliari, era avverso il primo procedimento, aperto nel luglio 2022 e bocciato nell’ottobre successivo.
Nello specifico i ricorsi della Fratelli Galloni erano due. Nel primo ricorso si chiedeva l’annullamento del parere negativo della Soprintendenza contenuto nel preavviso di rigetto dell’istanza, e nel secondo si impugnava la successiva determinazione dirigenziale del Comune di Langhirano che concludeva negativamente la Conferenza dei Servizi “tenuto conto del parere negativo non superabile espresso dalla Soprintendenza”.
“Per entrambi i ricorsi – si legge nel provvedimento emesso dal Tar di Parma – si sono costituiti in giudizio in resistenza la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza e la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna. Per entrambi i ricorsi si è costituito in giudizio anche il Comune di Langhirano, precisando di aver adottato la determinazione conclusiva negativa della conferenza dei servizi unicamente sulla scorta del parere negativo espresso dalla Soprintendenza e rimettendosi a giustizia per la decisione del merito”.
Questa difesa rinunciataria del Comune di Langhirano è da evidenziare, poiché lo stesso Tar ci tornerà sopra.
Inoltre entra nel processo anche il sig. Federico Tornielli di Crestvolant, proprietario contiguo all’area acquisita da Galloni, che dalla eventuale costruzione dello stabilimento avrebbe subito “gravi pregiudizi di natura ambientale e paesaggistica” e una svalutazione delle sue proprietà. Tornielli “ha proposto atto di intervento ad opponendum in entrambi i giudizi” venendo accolto dal Tar.
Le eccezioni respinte dal Tar
Nella sua disamina l’avvocato Pagliari, in difesa di Galloni, ha prodotto ben nove eccezioni “in motivo di diritto” contro il parere della Soprintendenza sostenendo l’illegittimità delle posizioni espresse dalle funzionarie della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio.
Eccezioni tutte respinte dal collegio giudicante del Tar che riporta ampi stralci, se non tutta l’articolata e approfondita motivazione di diniego firmata dalla Soprintendenza. Qui ci limitiamo a trascrivere una delle motivazioni-chiave: “i volumi e le geometrie previste, che comprendono l’edificazione di tre fabbricati principali, funzionali alla destinazione d’uso prevista, di cui uno lungo ben 80 metri e alto più di 6 metri, comportano un consistente consumo del suolo, una totale alterazione della vista “da e verso” il Castello di Torrechiara e una incidenza sui caratteri paesaggistici tali da non poter essere, neppure con i massimi livelli di mitigazione, resi compatibili con la tutela paesaggistica dell’area, senza intaccare e stravolgere profondamente e irreversibilmente i valori oggetto di tutela di questi luoghi”.
“Dalla piana lettura della citata documentazione emerge l’infondatezza di tutte le censure articolate nei ricorsi” scrivono i giudici del Tar, demolendo le argomentazioni addotte dal ricorrente.
“Sono prive di fondamento – si legge nella sentenza – le censure con cui parte ricorrente deduce il difetto di motivazione, dal momento che il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, atto presupposto della determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi, per come esposto, fornisce ampia e dettagliata indicazione delle cause ostative alla realizzazione del nuovo insediamento produttivo, delineando i tratti essenziali del progetto di costruzione dello stabilimento “Parco Galloni”, le caratteristiche del vincolo paesaggistico impresso sull’area di interesse e, infine, le ragioni di incompatibilità del progetto con la tutela paesaggistica dell’area in questione”.
Nella sentenza c’è anche un richiamo all’articolo 9 della Costituzione (che tutela paesaggio, ambiente, biodiversità, ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, ndr) “la cui salvaguardia costituisce un limite legittimo all’esercizio dell’attività di iniziativa economica” e nel rimarcarlo il Tar rimanda a una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (8 ottobre 2025, n.7865).
La “singolare gestione” del Comune di Langhirano
Non manca, da parte dei giudici amministrativi, una metaforica tirata d’orecchi all’Amministrazione Comunale di Langhirano, rappresentata in giudizio dall’avvocato Giorgio Conti. “Giova precisare che tali considerazioni, come dettagliatamente evidenziato dall’Avvocatura dello Stato (che difende la Soprintendenza e la Direzione Regionale Musei dell’Emilia-Romagna, ndr), sono frutto di una singolare gestione del procedimento unico da parte del Comune di Langhirano, che, in maniera del tutto inusuale, ha dapprima trasmesso alla Soprintendenza la proposta di accoglimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica e solo successivamente ha indetto la conferenza dei servizi nella quale si sarebbe dovuto esprimere sulla legittimità edilizia e urbanistica dell’intervento ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 1, lettera b), della Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 21 dicembre 2017 n. 24”.
Ragion per cui, a margine del già espresso parere negativo sulla richiesta autorizzazione paesaggistica, la Soprintendenza puntualizza che «poiché la conformità edilizia e urbanistica dell’intervento in progetto è presupposto per l’avvio del procedimento di autorizzazione paesaggistica, resta inoltre da chiarire se l’aderenza ai principi della LR 24/2017, risulti soddisfatta» e che «considerato che la ratio della norma ha come scopo la riduzione del consumo del suolo e la tutela e valorizzazione degli ambiti agricoli, storici e culturali (art. 1, comma 2, lettere a, c, d, e,), l’applicazione dell’art. 53, comma 1, lett. b) si suppone sia da considerarsi come un’eccezione, così come specificato all’art. 5, comma 1 e all’art. 6, commi 1 e 5».
Con tutti questi codicilli lettrici e lettori si saranno già persi. Significa che la corretta interpretazione della legge urbanistica regionale indica che le deroghe per costruire al di fuori di aree già classificate come edificabili è possibile solo per interesse pubblico o per mancanza di aree alternative idonee (che invece c’erano, circa una dozzina).
Ditta Fratelli Galloni condannata alle spese
In conclusione il Tar rigetta i ricorsi della ditta Fratelli Galloni condannandola al pagamento delle spese processuali in favore della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, liquidate complessivamente in € 4.000 oltre accessori di legge. Le spese sono invece compensate per il Comune di Langhirano e per gli altri convenuti.
Francesco Dradi



Lo faranno sicuramente, ma solo il 29 Febbraio… di un anno NON bisestile.
Meno male….adesso sindaco e giunta di Langhirano dovrebbero dimettersi